IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ALIQUOTE IMU 2023 (Per l'anno 2023 sono state confermate tutte le aliquote e le detrazioni stabilite per il 2022)

  • Aliquota per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): 6,00 per mille (detrazione: 200 euro);

  • Abitazioni accatastate nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9 non adibite o equiparate ad abitazione principale: 11,40 per mille;

  • Immobili iscritti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che non siano pertinenze dell'abitazione principale: 10,60 per mille;

  • Abitazioni locate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale: 8,30 per mille;

  • Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale: 8,30 per mille;

  • Fabbricati del Gruppo C e del Gruppo D (escluso D5) destinati ad attività produttive: 7,60 per mille;

  • Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,00 per mille;

  • Terreni agricoli non rientranti nelle zone montane: 10,60 per mille;

  • Aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli richiamati in precedenza: 10,60 per mille;

    NB: Dal 01.01.2022 tutti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, diventano ESENTI.
QUANDO SI PAGA
Il versamento dell'IMU 2022 deve essere eseguito in due rate:
  • la prima rata entro il 16.06.2023, sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite per l'anno 2022. Entro tale termine è possibile effettuare il pagamento in unica soluzione;
  • la seconda rata dal 01.12.2023 al 16.12.2023, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.


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L’Imposta Municipale Propria – IMU – si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012, sostituisce l’ICI e per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati.
 
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a qualsiasi uso destinati, ivi comprese l’abitazione principale delle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa.
 
CHI PAGA L’IMU
Sono tenuti al pagamento dell’IMU:
  • coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria;
  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali.
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
L’abitazione principale, ai fini IMU, è quella nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le agevolazioni per l’abitazione principale e le pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile anche se i componenti del nucleo, nell’ambito del territorio comunale, hanno stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Le pertinenze dell’abitazione principale, ai fini IMU, sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
La Legge di stabilità 2014 ha definitivamente escluso dal versamento dell’imposta le seguenti categorie di immobili:
  • abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnati, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – IACP – o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  • l’immobile, purchè non censito in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forse armate o alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del DLgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
DOVE E COME SI PAGA
Il versamento dell’acconto è effettuato con modello F24
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari o tramite Internet.
Con il modello F24 è possibile la compensazione del debito IMU con altri crediti (irpef, iva, irap, inps, ecc.), oppure il versamento contestuale dell’ IMU e di altri tributi, oltre al pagamento della sola IMU.
Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali o scaricabili direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ove è possibile reperire anche le informazioni sul pagamento tramite F24.
I codici tributo da utilizzare sono:
3912 denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”
3913 denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale –COMUNE”
3914 denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
3916 denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”
3918 denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
3923 denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
3924 denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
Il Codice ente/codice Comune di Pietra Ligure è G605.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (comma 166, art. 1, Legge 296 del 27.12.2006).
 
QUANTO SI PAGA
Base imponibile - FABBRICATI
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto dei fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale.
Il valore dei fabbricati su cui applicare l'aliquota deliberata è costituito dalla rendita catastale in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento, definitiva o presunta, aumentata del 5% moltiplicata:
  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

  • 65 ( 60 sino al 31.12.2012 ) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
  • unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,   A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.  Ai fini della riduzione della base imponibile, il soggetto passivo deve attestare  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.  Il MEF ha pubblicato la Circolare N. 1/DF del 17 febbraio 2016, nella quale vengono chiariti i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile;

  • fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del DLgs 42/2004;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente, può presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.
Base imponibile – TERRENI AGRICOLI
A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dal pagamento dell’IMU:
• i terreni agricoli ubicati nei comuni indicati nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.
• i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
• i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Tutti gli altri terreni sono soggetti al pagamento dell’imposta.
La base imponibile è pari al valore ottenuto moltiplicando per 135 l'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%.
Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli l’imposta si applica sul valore eccedente i 6.000,00 euro con la riduzione:
  • del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 6.000 e 15.500 euro;
  • del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 15.500 e 25.500 euro;
  • del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 25.500 e 32.000 euro.
Fabbricari rurali ad uso strumentale
Fino al 31.12.2013 i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall’imposta in quanto il Comune di Pietra Ligure è Comune parzialmente montano ed inserito nel relativo elenco predisposto dall’ISTAT.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, la Legge di stabilità a disposto, a regime, l’esenzione dal pagamento dell’imposta.
Base imponibile – AREE FABBRICABILI
La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
Attualmente non sono stati deliberati dal Comune i valori venali delle aree fabbricabili secondo zone omogenee nell’ambito del territorio comunale.

DICHIARAZIONE IMU
I proprietari che hanno registrato variazioni rilevanti ai fini dell’imposta devono presentare la dichiarazione, che ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello ministeriale approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012.