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La disciplina relativa alla TARSU è stata riordinata dal D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993 e prevede che tutti coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, fatta eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, siano soggetti al pagamento della Tassa. Novità 2008 A livello nazionale: F
La
Legge Finanziaria del 2007 (Legge 27.12.2006, n. 296) ha disposto che
“I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il
servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per
via telematica all’Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili
insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito,
i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano
rilevanza ai fini delle imposte sui redditi”. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 dicembre
2007 sono stati individuati i seguenti dati che dovranno essere
trasmessi all’Agenzia delle Entrate: Ÿ
dati
identificativi (denominazione, codice fiscale) dell’occupante -
detentore dell’immobile; Ÿ dati relativi all’immobile occupato o detenuto. Al
fine di poter provvedere alla trasmissione dei dati entro la scadenza
del 31 Dicembre 2008 si invitano i contribuenti a comunicare i dati
richiesti mediante compilazione del modello “Dati
catastali TARSU” entro
e non oltre il 30 Giugno 2008 ai seguenti indirizzi:
In ambito comunale: F
Sono
state modificate le tariffe della Tassa per l’anno 2008. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del
03.03.2008 sono state determinate le seguenti tariffe per l'anno 2008: TARIFFE AL METRO QUADRATO
Tariffa giornaliera:
euro 0,034 x mq. x giorno Il
soggetto obbligato è chi, di fatto, occupa o detiene i locali e le
aree. A titolo esemplificativo sono soggetti obbligati: F
il
proprietario, se occupante e detentore di fatto; F
il
conduttore (o inquilino); F
l’affittuario; F
il
comodatario; F
il
soggetto responsabile del tributo, ossia chi gestisce i servizi comuni
di locali in multiproprietà e di centri commerciali che ha l’obbligo
del versamento della tassa per i locali ed aree scoperte di uso comune. La
tassa è dovuta con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo
familiare o tra coloro che usano in comune i locali o aree. La
tassa è dovuta per ogni anno solare, in base ad una tariffa rapportata
a metri quadri e diversa a seconda della destinazione ed utilizzo della
superficie occupata. Decorre dal 1° giorno del bimestre successivo a
quello in cui ha avuto inizio l'utenza (esempio: inizio utenza 16 marzo
cioè 2° bimestre, la tassa sarà dovuta dal primo giorno del 3°
bimestre, cioè dal 1° maggio). Il versamento per l’anno 2008, previo ricevimento dell'avviso di pagamento, deve essere eseguito in due rate: F
la
prima rata entro il 30.06.2008; F la seconda rata entro il 31.08.2008. E'
consentito anche il versamento in unica soluzione entro il 30.06.2008. Il
pagamento si può effettuare nei seguenti modi: -
in contanti presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione per la
Provincia di Savona, Equitalia Sestri S.p.A. SAVONA Tel 019 838951 – Fax 019 813025 Orario di apertura: dal lunedì al Venerdì, dalle ore 8,20 alle ore 13 ALBENGA Tel 0182 571276 – Fax 0182 559286 Orario di apertura: dal
lunedì al Venerdì, dalle ore 8,20 alle ore 13 -
con versamento su c/c postale 12555181 intestato a Equitalia
Sestri S.p.A. – Prov. SV Se
l'avviso di pagamento non arriva in tempo utile rispetto alla scadenza
della 1° rata, il pagamento va effettuato il prima possibile. Per
informazioni relative alle modalità di pagamento o a quanto del tributo
è gia stato pagato e/o eventuali pendenze, ecc., rivolgersi all'Agente
della Riscossione per la Provincia di Savona Equitalia Sestri S.p.A.
sito web: www.equitaliasestri.it In
generale la tassa è commisurata alla superficie dei locali ed aree per
il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello
smaltimento, in base a tariffe determinate annualmente dal Comune. Il
calcolo per determinare la tassa dovuta si effettua nel seguente modo: Mq.
x Tariffa x 1,15 (10% di addizionale ECA e 5% di addizionale
provinciale) Esclusioni L’art.
5 del “Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo smaltimenti
dei rifiuti solidi urbani interni” disciplina i casi di esclusione
dalla TARSU. In generale, ed a titolo non esaustivo, sono esclusi dal
pagamento della Tassa: F
i
locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o
per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché
risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità; F
i
locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo
dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in
regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti,
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile
ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; F
i
locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle
leggi vigenti. Esenzioni L’art.
10 del “Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo
smaltimenti dei rifiuti solidi urbani interni” disciplina i casi di
esenzione dalla TARSU. Sono esenti dal pagamento della Tassa: F
gli
edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto
escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto; F
le
abitazioni occupate dai nuclei familiari con reddito complessivo
imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore all'importo della pensione
minima erogata dall’INPS agli ex lavoratori dipendenti moltiplicato il
numero dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni
18; F
i
locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non
possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua
necessaria al funzionamento dell’istituzione; F
i
locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche
aperte gratuitamente al pubblico; F
gli
stabili, e le relative aree, adibiti ad uffici comunali e tutti gli
altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di
funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere,
obbligatoriamente, il Comune. Riduzioni L’art.
11 del “Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo
smaltimenti dei rifiuti solidi urbani interni” disciplina i casi di
riduzione della TARSU. In particolare, viene concessa una riduzione del
30% della Tassa nei seguenti casi: F
a)
abitazioni con unico occupante: 30%; F
b)
agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale:
30%; F
c)
locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso
stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultane
dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per
l'esercizio dell'attività svolta: 30%; IMPORTANTE: si precisa che non è
prevista alcuna riduzione per le abitazioni tenute a disposizione
per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. La
denuncia è, salvo eccezioni, un obbligo sottoposto a una scadenza, con
ritardo sanzionabile. Denuncia iniziale Interessa
a chi non è già iscritto a ruolo e inizia una occupazione o
detenzione. E’ obbligatoria. Scadenza:
entro il 20 gennaio successivo all’inizio occupazione o
detenzione. Un’occupazione iniziata tra il 21 gennaio 2008 e il 20
gennaio 2009 va denunciata entro il 20 gennaio 2009 per non incorrere in
sanzioni. La
denuncia è unica, vale a dire che comprende tutte le occupazioni e
detenzioni del soggetto obbligato, comprese nel territorio comunale. La
denuncia è valida per gli anni successivi, se non cambiano le
condizioni di tassabilità. Denuncia di variazione Interessa
a chi è già a ruolo per la TARSU (vale a dire ha in precedenza già
fatto la denuncia iniziale) e quando cambiano le condizioni di
tassabilità o comunque in caso di variazioni che influiscano
sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da
indicare nella denuncia. Es. passaggio da una abitazione ad un’altra,
occupazione di ulteriori locali o aree, perdita e/o acquisizione del
diritto ad una agevolazione, cambio destinazione d’uso dei locali o
aree. E’ obbligatoria, eccetto il caso in cui la variazione
comporti un minore ammontare della tassa, dove però la denuncia è
necessaria per avere l’abbuono del tributo pagato in più. Scadenza.
entro il 20 gennaio successivo per la denuncia obbligatoria. La
denuncia di variazione in diminuzione non deve essere presentata entro
il 20 gennaio successivo, tuttavia ha valore la data di presentazione
della denuncia e non quella di effettiva variazione in quanto si ha
diritto all’abbuono della Tassa solo a decorrere dal primo giorno del
bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene
presentata (art. 14 Regolamento Comunale). Se passo da un’abitazione
più grande ad una più piccola in data 15 marzo 2008 in questo caso non
ho l’obbligo di presentare la denuncia di variazione entro il 20
gennaio successivo (20 gennaio 2009) e non sono previste sanzioni, ma il
rimborso di quanto pagato in più è possibile solo dietro denuncia e in
considerazione della data di presentazione della denuncia e non di
effettiva variazione. Quindi, nell’esempio, la denuncia presentata a
marzo 2008 mi darà diritto a 8 mesi di rimborso, ma se presentata a
settembre 2008 soltanto a 2 mesi. Denuncia di cessazione Interessa
a chi è già a ruolo TARSU e lascia tutte le occupazioni e detenzioni
comprese nel territorio comunale. Non
è obbligatoria,
ma è un onere per la cancellazione dai ruoli e per il rimborso del
tributo non dovuto. Dà diritto all’abbuono a decorrere dal primo
giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è
presentata, se effettuata nell’anno in cui è intervenuta la
cessazione. Se la denuncia è presentata nell’anno seguente o
seguenti, non si ha diritto ad alcun rimborso relativo all´anno di
effettiva cessazione e potrà essere rimborsato quanto pagato per gli
anni seguenti se l’utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostra
di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree
ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante. E’
possibile scaricala nella sezione "Modulistica" del sito. Regolamento
per l’applicazione della Tassa per lo smaltimenti dei rifiuti solidi
urbani interni (in
vigore dal 01.01.2008) Decreto
Legislativo 15.11.1994, n. 507 – Capo I (aggiornato
con la Legge Finanziaria 2007) Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 03.03.2008 – TARIFFE 2008 |