TARSU
TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

ANNO 2008

La disciplina relativa alla TARSU è stata riordinata dal D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993 e prevede che tutti coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, fatta eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, siano soggetti al pagamento della Tassa.

Novità 2008
Tariffe 2008

Chi paga la TARSU

Quando si paga

Dove e come si paga

Quanto si paga

Denunce di inizio e fine occupazione e di variazione

Modulistica

Link e documenti utili

 

A livello nazionale:

F   La Legge Finanziaria del 2007 (Legge 27.12.2006, n. 296) ha disposto che “I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi”.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007 sono stati individuati i seguenti dati che dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate:

Ÿ       dati identificativi (denominazione, codice fiscale) dell’occupante - detentore dell’immobile;

Ÿ       dati relativi all’immobile occupato o detenuto.

Al fine di poter provvedere alla trasmissione dei dati entro la scadenza del 31 Dicembre 2008 si invitano i contribuenti a comunicare i dati richiesti mediante compilazione del modello “Dati catastali TARSU”  entro e non oltre il 30 Giugno 2008 ai seguenti indirizzi:

POSTA

FAX

E-MAIL

COMUNE DI PIETRA LIGURE

Servizio Tributi

Piazza Martiri della Libertà, 30

17027 PIETRA LIGURE (SV)

   

 

 

019 6295108

 

 

tarsu@comunepietraligure.it

 

In ambito comunale:

F   Sono state modificate le tariffe della Tassa per l’anno 2008.

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Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 03.03.2008 sono state determinate le seguenti tariffe per l'anno 2008:

TARIFFE AL METRO QUADRATO

CAT. 1    ABITAZIONI PRIVATE                                                                                                      

Euro

1,98

CAT. 2    UFFICI PUBBLICI , COMMERCIALI E PROFESSIONALI                                              

Euro

5,95

CAT. 3    ESERCIZI COMMERCIALI , BARBERIE, PARRUCCHIERI, DEHORS                          

Euro

6,59

CAT. 4    STABILIMENTI BALNEARI                                                                                              

Euro

3,83

CAT. 5    STABILIMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANI                                                                     

Euro

4,29

CAT. 6    ALBERGHI, RESIDENCE, SALE DA BALLO                                                                  

Euro

3,80

CAT. 7    OSPEDALI, ISTITUTI PUBBLICI DI RICOVERO                                                            

Euro

0,98

CAT. 8    CIRCOLI, SEDI DI SOCIETA’ SPORTIVE, PARTITI POLITICI                                       

Euro

3,30

CAT. 9    BOX , MAGAZZINI                                                                                                           

Euro

1,98

CAT.10   SECONDE CASE                                                                                                             

Euro

1,98

CAT.13   CAMPEGGI                                                                                                                       

Euro

3,36

Tariffa giornaliera: euro 0,034 x mq. x giorno

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Il soggetto obbligato è chi, di fatto, occupa o detiene i locali e le aree. A titolo esemplificativo sono soggetti obbligati:

F   il proprietario, se occupante e detentore di fatto;

F   il conduttore (o inquilino);

F   l’affittuario;

F   il comodatario;

F   il soggetto responsabile del tributo, ossia chi gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali che ha l’obbligo del versamento della tassa per i locali ed aree scoperte di uso comune.

La tassa è dovuta con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o aree.

La tassa è dovuta per ogni anno solare, in base ad una tariffa rapportata a metri quadri e diversa a seconda della destinazione ed utilizzo della superficie occupata. Decorre dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza (esempio: inizio utenza 16 marzo cioè 2° bimestre, la tassa sarà dovuta dal primo giorno del 3° bimestre, cioè dal 1° maggio).
La cessazione della occupazione o detenzione dei suddetti locali o dell'aree nel corso dell'anno dà diritto al'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

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Il versamento per l’anno 2008, previo ricevimento dell'avviso di pagamento, deve essere eseguito in due rate:

F   la prima rata entro il 30.06.2008;

F   la seconda rata entro il 31.08.2008.

E' consentito anche il versamento in unica soluzione entro il 30.06.2008.

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Il pagamento si può effettuare nei seguenti modi:

- in contanti presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione per la Provincia di Savona, Equitalia Sestri S.p.A.

SAVONA
Via Pertinace, 1  - 17100 SAVONA

Tel 019 838951 – Fax 019 813025

Orario di apertura: dal lunedì al Venerdì, dalle ore 8,20 alle ore 13

ALBENGA
Via Gorizia 10/12 – 17031 ALBENGA

Tel 0182 571276 – Fax 0182 559286

Orario di apertura: dal lunedì al Venerdì, dalle ore 8,20 alle ore 13

- con versamento su c/c postale 12555181 intestato a Equitalia Sestri S.p.A. – Prov. SV

Se l'avviso di pagamento non arriva in tempo utile rispetto alla scadenza della 1° rata, il pagamento va effettuato il prima possibile.

Per informazioni relative alle modalità di pagamento o a quanto del tributo è gia stato pagato e/o eventuali pendenze, ecc., rivolgersi all'Agente della Riscossione per la Provincia di Savona Equitalia Sestri S.p.A. sito web: www.equitaliasestri.it

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In generale la tassa è commisurata alla superficie dei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, in base a tariffe determinate annualmente dal Comune.

Il calcolo per determinare la tassa dovuta si effettua nel seguente modo:

Mq. x Tariffa x 1,15 (10% di addizionale ECA e 5% di addizionale provinciale)

 

Esclusioni

L’art. 5 del “Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo smaltimenti dei rifiuti solidi urbani interni” disciplina i casi di esclusione dalla TARSU. In generale, ed a titolo non esaustivo, sono esclusi dal pagamento della Tassa:

F   i locali e le aree che non pos­sono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condi­zioni di non utilizzabilità;

F   i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civi­le ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

F   i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Esenzioni

L’art. 10 del “Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo smaltimenti dei rifiuti solidi urbani interni” disciplina i casi di esenzione dalla TARSU. Sono esenti dal pagamento della Tassa:

F   gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

F   le abitazioni occupate dai nuclei familiari con reddi­to complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF non supe­riore all'importo della pensione minima erogata dall’INPS agli ex lavoratori dipendenti moltiplicato il numero dei componenti il nucleo familiare di età supe­riore ad anni 18;

F   i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funziona­mento dell’istituzione;

F   i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;

F   gli stabili, e le relative aree, adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune.

Riduzioni

L’art. 11 del “Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo smaltimenti dei rifiuti solidi urbani interni” disciplina i casi di riduzione della TARSU. In particolare, viene concessa una riduzione del 30% della Tassa nei seguenti casi:

F   a) abitazioni con unico occupante: 30%;

F   b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;

F   c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'an­no risultane dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai com­petenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;

IMPORTANTE: si precisa che non è prevista alcuna riduzione per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.

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La denuncia è, salvo eccezioni, un obbligo sottoposto a una scadenza, con ritardo sanzionabile.

Denuncia iniziale

Interessa a chi non è già iscritto a ruolo e inizia una occupazione o detenzione. E’ obbligatoria.

Scadenza: entro il 20 gennaio successivo all’inizio occupazione o detenzione. Un’occupazione iniziata tra il 21 gennaio 2008 e il 20 gennaio 2009 va denunciata entro il 20 gennaio 2009 per non incorrere in sanzioni.

La denuncia è unica, vale a dire che comprende tutte le occupazioni e detenzioni del soggetto obbligato, comprese nel territorio comunale.

La denuncia è valida per gli anni successivi, se non cambiano le condizioni di tassabilità.

Denuncia di variazione

Interessa a chi è già a ruolo per la TARSU (vale a dire ha in precedenza già fatto la denuncia iniziale) e quando cambiano le condizioni di tassabilità o comunque in caso di variazioni che influiscano sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. Es. passaggio da una abitazione ad un’altra, occupazione di ulteriori locali o aree, perdita e/o acquisizione del diritto ad una agevolazione, cambio destinazione d’uso dei locali o aree. E’ obbligatoria, eccetto il caso in cui la variazione comporti un minore ammontare della tassa, dove però la denuncia è necessaria per avere l’abbuono del tributo pagato in più.

Scadenza. entro il 20 gennaio successivo per la denuncia obbligatoria. La denuncia di variazione in diminuzione non deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo, tuttavia ha valore la data di presentazione della denuncia e non quella di effettiva variazione in quanto si ha diritto all’abbuono della Tassa solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la de­nuncia viene presentata (art. 14 Regolamento Comunale). Se passo da un’abitazione più grande ad una più piccola in data 15 marzo 2008 in questo caso non ho l’obbligo di presentare la denuncia di variazione entro il 20 gennaio successivo (20 gennaio 2009) e non sono previste sanzioni, ma il rimborso di quanto pagato in più è possibile solo dietro denuncia e in considerazione della data di presentazione della denuncia e non di effettiva variazione. Quindi, nell’esempio, la denuncia presentata a marzo 2008 mi darà diritto a 8 mesi di rimborso, ma se presentata a settembre 2008 soltanto a 2 mesi.

Denuncia di cessazione

Interessa a chi è già a ruolo TARSU e lascia tutte le occupazioni e detenzioni comprese nel territorio comunale.

Non è obbligatoria, ma è un onere per la cancellazione dai ruoli e per il rimborso del tributo non dovuto. Dà diritto all’abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è presentata, se effettuata nell’anno in cui è intervenuta la cessazione. Se la denuncia è presentata nell’anno seguente o seguenti, non si ha diritto ad alcun rimborso relativo all´anno di effettiva cessazione e potrà essere rimborsato quanto pagato per gli anni seguenti se l’utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, di­mostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante.

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E’ possibile scaricala nella sezione "Modulistica" del sito.

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Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo smaltimenti dei rifiuti solidi urbani interni (in vigore dal 01.01.2008)

Decreto Legislativo 15.11.1994, n. 507 – Capo I (aggiornato con la Legge Finanziaria 2007)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 03.03.2008 – TARIFFE 2008

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