I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2008

L'imposta comunale sugli immobili è stata istituita dal Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, con decorrenza dal primo gennaio 1993 e si applica agli immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, indipendentemente dal fatto che siano o meno utilizzati.

L'imposta è amministrata dal Comune in cui si trovano gli immobili posseduti, il quale stabilisce ogni anno l’ammontare delle aliquote e delle detrazioni.

Novità 2008
Aliquote e detrazione 2008

Chi paga l’ICI

Quando si paga

Dove e come si paga

Quanto si paga

Dichiarazione I.C.I.

Rimborsi I.C.I.

Fabbricati ex rurali
Modulistica

Link e documenti utili


A livello nazionale:

F   l’esclusione, a decorrere dall’anno 2008, dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

F   è considerata abitazione principale anche quella dei separati e divorziati, non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune dove è situata la casa coniugale;

F   la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici per tutte le variazioni nel possesso registrate con atto del notaio, come le compravendite di immobili e le variazioni della percentuale di possesso.

In ambito comunale:

F   riduzione dell’aliquota per abitazione principale che passa dal 4,50‰ al 4,00‰.

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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.03.2008 sono state determinate le aliquote ICI e la detrazione per l'anno 2008:

F   aliquota ordinaria:

7,00‰

     

F   aliquota ridotta:

4,00‰

Ÿ  per l'abitazione principale e una sola pertinenza del soggetto d'imposta;

Ÿ  per l'abitazione e una sola pertinenza possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

F   aliquota agevolata:

5,50‰

Ÿ  per le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti e affini entro il primo grado (non è compreso, quindi, il coniuge) che vi stabiliscano la propria residenza e vi dimorino con il proprio nucleo familiare;

F   aliquota agevolata:

6,50‰

Ÿ  per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale, a condizione che il locatario vi stabilisca la propria residenza e vi  dimori abitualmente con il proprio nucleo familiare;

Ÿ  per gli immobili classificati in C01 (negozi),  D02 (alberghi) D08 (commercio) e D10 (residence) dove vengono svolte attività produttive;

 

NOTA:

Per poter usufruire dell’aliquota ridotta o agevolata il contribuente deve presentare, entro il termine di scadenza della seconda rata (16 dicembre), ed a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’esistenza dei requisiti per usufruire dell’aliquota ridotta e/o agevolata.

Tale dichiarazione sostitutiva vale fino a quando sussiste la condizione certificata, il cui venir meno dovrà essere comunicato con le stesse modalità.

I modelli di dichiarazione sostitutiva sono presenti nella sezione “Modulistica” del sito.

Detrazione per abitazione principale

Il Comune di Pietra Ligure ha fissato per l’anno 2008 una detrazione di euro 103,29 per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e una pertinenza del soggetto d’imposta.

I requisiti per poter usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale sono fissati dall’art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992.

NOVITA’ 2008: Il Decreto Legge 28 Maggio 2008, n. 93, ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell’I.C.I. per l’abitazione principale abrogando contestualmente quanto era stato stabilito con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24.12.2007, n. 244).

In particolare, a decorrere dall’anno 2008, sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili;

F   l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed una sola pertinenza (per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni);

F   l’unità immobiliare, ed una sola pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

F   le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

F   l’unità immobiliare del coniuge separato o divorziato, non assegnatario dell'ex casa coniugale attribuita all'altro coniuge, in proporzione alla quota posseduta e a condizione che il coniuge non assegnatario non possieda altro immobile ad uso abitativo nel medesimo comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale.

Sono escluse dal beneficio le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli) per le quali continueranno ad applicarsi l’aliquota e detrazione stabilite dal Comune per l’abitazione principale.
Per maggiori chiarimenti è possibile consultare la Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 12/DF del 05.06.2008.

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Sono tenuti al pagamento dell’ICI:

F   coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;

F   i locatari in caso di locazione finanziaria;

F   i concessionari in caso di concessione di aree demaniali.

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Il versamento deve essere eseguito in due rate:

F   la prima rata entro il 16.06.2008, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno 2008, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno 2007 alla situazione imponibile relativa al primo semestre 2008;

F   la seconda rata dal 1° al 16.12.2008, a saldo di quanto dovuto per l'intero anno 2008, calcolata applicando le aliquote e detrazioni adottate dal Comune per l'anno di competenza 2008 alla situazione imponibile relativa all’intero anno 2008.

E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno 2008, dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni adottate dal Comune per l'anno di competenza 2008.

I versamenti, pertanto, devono tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso del 2008.

Casi particolari

Eredità
In caso di morte del possessore, l'imposta dovuta dagli eredi (per sé e per la persona deceduta) può essere pagata 6 mesi dopo la scadenza prevista. L'avvenuto tardivo versamento deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio, anche via fax o e-mail (non esiste un modulo specifico), allegando copia delle ricevute.

Possessori residenti all'estero

I contribuenti italiani residenti all'estero possono versare l'intera imposta entro il 16 dicembre 2008. In questo caso, il totale da pagare va aumentato di un interesse pari al 3%, calcolato solo sulla prima rata.

Può essere considerata abitazione principale, con aliquota ridotta e detrazione, una sola unità immobiliare posseduta purché non locata.

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Versamento con conto corrente postale

Per gli immobili ubicati nel Comune di Pietra Ligure i versamenti devono essere eseguiti utilizzando gli appositi moduli di c/c postale n. 12273165 intestato a “COMUNE DI PIETRA LIGURE –  I.C.I.” presso qualsiasi ufficio postale.

IMPORTANTE: i modelli di c/c postale da utilizzare sono quelli approvati con Decreto del 4 Aprile 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale.

   fac-simile bollettino

Versamento con Modello F24

In alternativa al bollettino di conto corrente postale è possibile versare gratuitamente con mod. F24, utilizzabile da tutti i soggetti. Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari o postali o tramite Internet.

Con il modello F24 è possibile la compensazione del debito ICI con altri crediti (irpef, iva, irap, inps, ecc.), oppure il versamento contestuale dell’ICI e di altri tributi, oltre al pagamento della sola ICI.

In caso di maggiori versamenti, rispetto al dovuto, effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l’anno 2008; l’ICI o la maggiore ICI indebitamente versata potrà essere recuperata mediante apposita domanda di rimborso.

Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali o scaricabili direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ove è possibile reperire anche le informazioni sul pagamento tramite F24.

I codici tributo da utilizzare sono:

F   3901 Ici per abitazione principale; indicare l'importo al netto della detrazione (per la detrazione è previsto l'apposito campo "detrazione Ici abitazione principale")

F   3902 Ici per terreni agricoli

F   3903 Ici per aree edificabili

F   3904 Ici per altri fabbricati

F   3906 Ici per interessi (ad es. per ravvedimento operoso)

F   3907 Ici per sanzioni

Il Codice ente/codice Comune di Pietra Ligure è G605.

Modello F24 compilabile

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (comma 166, art. 1, Legge 296 del 27.12.2006).

Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva dovuta per l’anno 2008 é inferiore a 10,33 euro. Se l'importo da versare è uguale o superiore a 10,33 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

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Per calcolare l'importo da pagare per il 2008 è necessario conoscere, oltre all'aliquota, la detrazione per l'abitazione principale, eventuali riduzioni, anche la base imponibile.

Base imponibile - FABBRICATI

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto dei fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale.

Il valore dei fabbricati su cui applicare l'aliquota deliberata è costituito dalla rendita catastale al 01.01.2008, definitiva o presunta, aumentata del 5% moltiplicata:

F   per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse, posti auto, ecc.), con esclusione delle categorie A10 e C1;

F   per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A10 (uffici e studi privati);

F   per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C1 (negozi e botteghe);

F   per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (immobili destinati a servizi di pubblico interesse, quali ad esempio: collegi e convitti, case di cura ed ospedali, caserme, uffici pubblici, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, ecc.).

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

Base imponibile – TERRENI AGRICOLI

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura, allevamento di animali ed attività connesse).

Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale risultante al catasto terreni al 01.01.2008 aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

Base imponibile – AREE FABBRICABILI

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (Prg), indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 01.01.2008 determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Attualmente non sono stati deliberati dal Comune i valori venali delle aree fabbricabili secondo zone omogenee nell’ambito del territorio comunale.

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La comunicazione Ici è stata soppressa dal 1° gennaio 2007 e sostituita dalla dichiarazione Ici.

La dichiarazione Ici è stata a sua volta soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio: si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile.

In tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione Ici in quanto i dati sul possesso degli immobili ai fini dell'Ici sono reperibili dal Comune direttamente tramite la consultazione della banca dati catastale.

Le altre variazioni nel possesso, che non riguardano i notai, e che generano una diversa base imponibile (es. valore area edificabile, valore dei fabbricati desunto dalle scritture contabili) e/o una diversa applicazione dell’aliquota (per la quale non è prevista la “Dichiarazione sostitutiva”) devono essere dichiarate utilizzando il modello ministeriale di dichiarazione Ici presente nella sezione “Modulistica”.

Le dichiarazioni, che dovranno essere prodotte dai contribuenti per le variazioni intervenute nell’anno 2007 negli immobili posseduti, devono essere presentate entro il termine previsto per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi "Unico 2008" (30 settembre 2008).

IMPORTANTE: In considerazione del fatto che la “Dichiarazione sostitutiva” è stata introdotta con l’ultima modifica al Regolamento ICI, in vigore dal 01.01.2008, eventuali variazioni intervenute nel corso del 2007 per le quali viene generata una diversa base imponibile e/o aliquota, anche se oggetto di “Dichiarazione sostitutiva”, devono essere comunicate mediante presentazione del modello ministeriale di Dichiarazione ICI entro il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi "Unico 2008".

Si riportano, a titolo esemplificativo, le principali casistiche per le quali si rende necessario presentare la Dichiarazione ICI, per le variazioni 2007, e la “Dichiarazione sostitutiva” per le variazioni 2008 e successive:

F   Aliquota ridotta per l’abitazione principale e una sola pertinenza del soggetto d’imposta;

F   Aliquota ridotta per l'abitazione e una sola pertinenza possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

F   Aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti e affini entro il primo grado che vi stabiliscano la propria residenza e vi dimorino con il proprio nucleo familiare;

F   Aliquota agevolata per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale, a condizione che il locatario vi stabilisca la propria residenza e vi dimori abitualmente con il proprio nucleo familiare;

F   Aliquota agevolata per gli immobili classificati in C01 (negozi), D02 (alberghi) D08 (commercio) e D10 (residence) dove vengono svolte attività produttive;

F   Imposta ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

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Il contribuente che per errore ha versato maggiore ICI rispetto a quanto dovuto, può richiedere il rimborso entro 5 anni dalla data del pagamento effettuato ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (Art. 20 Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili).

Per ottenere il rimborso il contribuente può presentare domanda redatta in carta libera all’ufficio Tributi del comune (nella sezione “Modulistica” è disponibile un fac-simile di istanza di rimborso).

L’ufficio Tributi provvederà, entro 180 dalla data di presentazione dell’istanza, al rimborso di quanto dovuto (Art. 1, comma 164, Legge 296/2006) o, in caso contrario, alla comunicazione di diniego al rimborso.

Sulle somme dovute a titolo di rimborso di imposta vengono calcolati gli interessi a partire dalla data  del versamento (art. 1, comma 165, Legge 296/2006) al tasso di interesse legale vigente con maturazione giorno per giorno.

 

TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE

Dal

Al

Saggio

Norma

01/01/2004

31/12/2007

2,50%

Dm Economia 01/12/2003

01/01/2008

31/12/9999

3,00%

Dm Economia 12/12/2007

 

Si ricorda, inoltre, che:

F   non è previsto l’istituto della “compensazione” tra debiti e crediti di tributi locali;

F   non si può dar luogo a rimborso se la somma richiesta, computando gli interessi, non è superiore a 15,50 per ogni singola annualità d’imposta (Art. 20, comma 2, Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili).

 

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Si pubblica l’elenco degli immobili posti nel territorio del Comune di Pietra Ligure ed iscritti al Catasto Terreni, con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio, Particella ed eventuale Denominatore e Subalterno), per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, con l'eventuale data cui riferire la mancata presentazione.

Tali immobili devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti obbligati, entro 7 mesi dal 28 dicembre 2007.

Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione in catasto, attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Agenzia del Territorio

   Elenco fabbricati ex rurali

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E’ possibile scaricarla nella sezione "Modulistica" del sito.

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Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) (in vigore dal 01.01.2008)

Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 – TITOLO I – Capo I – Imposta comunale sugli immobili (aggiornato con il D.L. 28 Maggio 2008, n. 93)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.03.2008 – ALIQUOTE 2008

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09.03.2007 – ALIQUOTE 2007

Agenzia delle Entrate

Istituto per la Finanza e l’Economia Locale

Dipartimento delle Finanze - Fiscalità locale

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