|
L'imposta
comunale sugli immobili è stata istituita dal Decreto Legislativo
30.12.1992 n.504, con decorrenza dal primo gennaio 1993 e si applica
agli immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) siti nel
territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, indipendentemente dal
fatto che siano o meno utilizzati.
L'imposta
è amministrata dal Comune in cui si trovano gli immobili posseduti, il
quale stabilisce ogni anno l’ammontare delle aliquote e delle
detrazioni.
Aliquote
e detrazione 2010
Chi
paga l’ICI
Quando
si paga
Dove
e come si paga
Quanto
si paga
Dichiarazione
I.C.I.
Rimborsi I.C.I.
Fabbricati ex rurali
Modulistica
Link
e documenti utili
Sono state
confermate per il 2010 le aliquote ICI e la detrazione stabilite con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.03.2008:
|
aliquota
ordinaria:
|
7,00‰
|
|
|
aliquota
ridotta:
|
4,00‰
|
-
per l'abitazione principale e una sola pertinenza del soggetto
d'imposta;
-
per l'abitazione e una sola pertinenza possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano
la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
|
|
aliquota
agevolata:
|
5,50‰
|
-
per le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato ai
parenti e affini entro il primo grado (non è compreso, quindi,
il coniuge) che vi stabiliscano la propria residenza e vi
dimorino con il proprio nucleo familiare;
|
|
aliquota
agevolata:
|
6,50‰
|
-
per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione
principale, a condizione che il locatario vi stabilisca la propria
residenza e vi dimori
abitualmente con il proprio nucleo familiare;
-
per gli immobili classificati in C01 (negozi),
D02 (alberghi) D08 (commercio) e D10 (residence) dove
vengono svolte attività produttive;
|
|
|
NOTA:
Per
poter usufruire dell’aliquota ridotta o agevolata il
contribuente deve presentare, entro il termine di scadenza della
seconda rata (16 dicembre), ed a pena di decadenza dal beneficio,
una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, attestante l’esistenza dei requisiti per
usufruire dell’aliquota ridotta e/o agevolata.
Tale
dichiarazione sostitutiva vale fino a quando sussiste la
condizione certificata, il cui venir meno dovrà essere comunicato
con le stesse modalità.
I
modelli di dichiarazione sostitutiva sono presenti nella sezione
“Modulistica” del sito.
Detrazione per abitazione
principale
Il
Comune di Pietra Ligure ha fissato per l’anno 2010 una detrazione di euro 103,29 per le unità immobiliari destinate
ad abitazione principale e una pertinenza del soggetto d’imposta.
I
requisiti per poter usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione
per abitazione principale sono fissati dall’art. 8, comma 2, D.Lgs.
504/1992.
A decorrere dall’anno 2008, sono escluse dall’Imposta
Comunale sugli Immobili;
-
l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed una
sola pertinenza (per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni);
-
l’unità
immobiliare, ed una sola pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in
Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
Sono
escluse dal beneficio le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9
(case di lusso, ville e castelli) per le quali continueranno ad
applicarsi l’aliquota e detrazione stabilite dal Comune per
l’abitazione principale.
Per maggiori chiarimenti è possibile consultare la Risoluzione
Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 12/DF del 05.06.2008 e la
Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 1/DF del
04.03.2009.
[Torna all'inizio]
Sono
tenuti al pagamento dell’ICI:
-
coloro
che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come
proprietari, oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi o superficie;
-
i
locatari in caso di locazione finanziaria;
-
i
concessionari in caso di concessione di aree demaniali.
[Torna all'inizio]
Il
versamento deve essere eseguito in due rate:
-
la
prima rata entro il 16.06.2010,
pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno 2009, calcolata
applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno
2009 alla situazione imponibile relativa al primo semestre 2010;
-
la
seconda rata dal 1° al
16.12.2010, a saldo di quanto dovuto per l'intero anno 2009,
calcolata applicando le aliquote e detrazioni adottate dal Comune per
l'anno di competenza 2009 alla situazione imponibile relativa
all’intero anno 2010.
E'
consentito il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno 2010,
dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle
aliquote e detrazioni adottate dal Comune per l'anno di competenza 2010.
I
versamenti, pertanto, devono tenere conto delle eventuali variazioni
intervenute nel corso del 2010.
Casi particolari
Eredità
In caso di morte del possessore, l'imposta dovuta dagli eredi (per sé e
per la persona deceduta) può essere pagata 6 mesi dopo la scadenza
prevista. L'avvenuto tardivo versamento deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio, anche via fax o e-mail (non esiste un modulo
specifico), allegando copia delle ricevute.
Possessori
residenti all'estero
I
contribuenti italiani residenti all'estero possono versare l'intera
imposta entro il 16 dicembre 2010. In questo caso, il totale da pagare
va aumentato di un interesse pari al 3%, calcolato solo sulla prima
rata.
Può
essere considerata abitazione principale, con aliquota ridotta e
detrazione, una sola unità immobiliare posseduta purché non locata.
[Torna
all'inizio]
Versamento con conto corrente
postale
Per
gli immobili ubicati nel Comune di Pietra Ligure i versamenti devono
essere eseguiti utilizzando gli appositi moduli di c/c postale n.
12273165 intestato a “COMUNE DI PIETRA LIGURE – I.C.I.” presso qualsiasi ufficio postale.
IMPORTANTE:
i modelli di c/c postale da utilizzare sono quelli approvati con Decreto
del 25 marzo 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
fac-simile bollettino
Versamento con Modello F24
In
alternativa al bollettino di conto corrente postale è possibile versare
gratuitamente con mod. F24, utilizzabile da tutti i soggetti. Il
versamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari o postali
o tramite Internet.
Con
il modello F24 è possibile la compensazione del debito ICI con altri
crediti (irpef, iva, irap, inps, ecc.), oppure il versamento contestuale
dell’ICI e di altri tributi, oltre al pagamento della sola ICI.
In
caso di maggiori versamenti, rispetto al dovuto, effettuati per annualità
precedenti non è consentito procedere autonomamente alla compensazione
con le somme da versare per l’anno 2010; l’ICI o la maggiore ICI
indebitamente versata potrà essere recuperata mediante apposita domanda
di rimborso.
Il
modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono
disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali o
scaricabili direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ove è
possibile reperire anche le informazioni sul pagamento tramite F24.
I
codici tributo da utilizzare sono:
-
3901
Ici per abitazione principale; indicare l'importo al netto della
detrazione (per la detrazione è previsto l'apposito campo
"detrazione Ici abitazione principale")
-
3902
Ici per terreni agricoli
-
3903
Ici per aree edificabili
-
3904
Ici per altri fabbricati
-
3906
Ici per interessi (ad es. per ravvedimento operoso)
-
3907
Ici per sanzioni
Il
Codice ente/codice Comune di Pietra Ligure è G605.
Modello
F24 compilabile
Il
versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a detto importo (comma 166, art. 1,
Legge 296 del 27.12.2006).
Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva
dovuta per l’anno 2010 é inferiore a 10,33 euro. Se l'importo da versare è uguale o
superiore a 10,33 euro il versamento deve essere fatto per l'intero
ammontare dovuto.
[Torna all'inizio]
Per
calcolare l'importo da pagare per il 2010 è necessario conoscere, oltre
all'aliquota, la detrazione per l'abitazione principale, eventuali
riduzioni, anche la base imponibile.
Base imponibile - FABBRICATI
Per
fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta al catasto dei fabbricati, alla quale sia attribuita o
attribuibile una autonoma rendita catastale.
Il
valore dei fabbricati su cui applicare l'aliquota deliberata è
costituito dalla rendita catastale al 01.01.2010, definitiva o presunta,
aumentata del 5% moltiplicata:
-
per
100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A
(abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse, posti
auto, ecc.), con esclusione delle categorie A10 e C1;
-
per
50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D
(opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A10 (uffici
e studi privati);
-
per
34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C1 (negozi e
botteghe);
-
per
140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B
(immobili destinati a servizi di pubblico interesse, quali ad esempio:
collegi e convitti, case di cura ed ospedali, caserme, uffici pubblici,
scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, ecc.).
Per
i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di
rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi
di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante
l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto
del Ministero delle Finanze.
Base imponibile – TERRENI
AGRICOLI
Per
terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle
attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione
del fondo, silvicoltura, funghicoltura, allevamento di animali ed
attività connesse).
Il
valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale
risultante al catasto terreni al 01.01.2010 aumentato del 25% e
moltiplicato per 75.
Base imponibile – AREE
FABBRICABILI
Per
area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (Prg),
indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di
strumenti attuativi del medesimo.
Il
valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune
commercio al 01.01.2010 determinato avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla
destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
Attualmente
non sono stati deliberati dal Comune i valori venali delle aree
fabbricabili secondo zone omogenee nell’ambito del territorio
comunale.
[Torna all'inizio]
La
comunicazione Ici è stata soppressa dal 1° gennaio 2007 e sostituita
dalla dichiarazione Ici.
La
dichiarazione Ici è stata a sua volta soppressa per tutte quelle
variazioni nel possesso registrate con atto del notaio: si tratta quindi
delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o
di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali
per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici
registri immobiliari dal sistema notarile.
In
tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la
dichiarazione Ici in quanto i dati sul possesso degli immobili ai fini
dell'Ici sono reperibili dal Comune direttamente tramite la
consultazione della banca dati catastale.
Le
altre variazioni nel possesso, che non riguardano i notai, e che
generano una diversa base imponibile (es. valore area edificabile,
valore dei fabbricati desunto dalle scritture contabili) e/o
una diversa applicazione dell’aliquota (per la quale non è prevista
la “Dichiarazione sostitutiva”) devono essere dichiarate utilizzando
il modello ministeriale di dichiarazione Ici presente nella sezione “Modulistica”.
Le
dichiarazioni, che dovranno essere prodotte dai contribuenti per le
variazioni intervenute nell’anno 2009 negli immobili posseduti, devono
essere presentate entro il termine previsto per la trasmissione
telematica della dichiarazione dei redditi "Unico 2010" (30
settembre 2010).
Si
riportano, a titolo esemplificativo, le principali casistiche per le
quali si rende necessario presentare la “Dichiarazione sostitutiva”
:
-
Aliquota
ridotta per l’abitazione principale e una sola pertinenza del soggetto
d’imposta;
-
Aliquota
ridotta per l'abitazione e una sola pertinenza possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la
residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
-
Aliquota
agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato ai
parenti e affini entro il primo grado che vi stabiliscano la propria
residenza e vi dimorino con il proprio nucleo familiare;
-
Aliquota
agevolata per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione
principale, a condizione che il locatario vi stabilisca la propria
residenza e vi dimori abitualmente con il proprio nucleo familiare;
-
Aliquota
agevolata per gli immobili classificati in C01 (negozi), D02 (alberghi)
D08 (commercio) e D10 (residence) dove vengono svolte attività
produttive;
-
Imposta
ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
[Torna
all'inizio]
Il
contribuente che per errore ha versato maggiore ICI rispetto a quanto
dovuto, può richiedere il rimborso entro 5 anni dalla data del
pagamento effettuato ovvero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione (Art. 20 Regolamento comunale per la
disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili).
Per
ottenere il rimborso il contribuente può presentare domanda redatta in
carta libera all’ufficio Tributi del comune (nella sezione
“Modulistica” è disponibile un fac-simile di
istanza di
rimborso).
L’ufficio
Tributi provvederà, entro 180 dalla data di presentazione
dell’istanza, al rimborso di quanto dovuto (Art. 1, comma 164, Legge
296/2006) o, in caso contrario, alla comunicazione di diniego al
rimborso.
Sulle
somme dovute a titolo di rimborso di imposta vengono calcolati gli
interessi a partire dalla data del versamento (art. 1, comma 165,
Legge 296/2006) al tasso di interesse legale vigente con maturazione
giorno per giorno.
|
TABELLA
DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE
|
|
Dal
|
Al
|
Saggio
|
Norma
|
|
01/01/2004
|
31/12/2007
|
2,50%
|
Dm
Economia 01/12/2003
|
|
01/01/2008
|
31/12/2009
|
3,00%
|
Dm
Economia 12/12/2007
|
|
01/01/2010
|
|
1,00%
|
Dm
Economia 04/12/2009
|
Si
ricorda, inoltre, che:
-
non
è previsto l’istituto della “compensazione” tra debiti e crediti
di tributi locali;
-
non
si può dar luogo a rimborso
se la somma richiesta, computando gli interessi, non
è superiore a € 15,50 per ogni singola annualità
d’imposta (Art. 20, comma 2, Regolamento comunale per la disciplina
dell’Imposta Comunale sugli Immobili).
[Torna
all'inizio]
E’
possibile scaricarla nella sezione "Modulistica" del sito.
[Torna all'inizio]
Regolamento
comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.)
(in
vigore dal 01.01.2008)
Decreto
Legislativo 30.12.1992, n. 504 – TITOLO I – Capo I – Imposta
comunale sugli immobili
(aggiornato con il
D.L. 28 Maggio 2008, n. 93)
Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 32 del 26.03.2008 – ALIQUOTE 2008
(confermate per
l’anno 2010)
Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 17 del 09.03.2007 – ALIQUOTE 2007
Agenzia delle
Entrate
Istituto per la Finanza e l’Economia
Locale
Dipartimento delle Finanze - Fiscalità
locale
[Torna
all'inizio]
|