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L'imposta
comunale sugli immobili è stata istituita dal Decreto Legislativo
30.12.1992 n.504, con decorrenza dal primo gennaio 1993 e si applica
agli immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) siti nel
territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, indipendentemente dal
fatto che siano o meno utilizzati. L'imposta
è amministrata dal Comune in cui si trovano gli immobili posseduti, il
quale stabilisce ogni anno l’ammontare delle aliquote e delle
detrazioni. Novità 2008 A livello nazionale: F
l’esclusione,
a decorrere dall’anno 2008, dall’Imposta Comunale sugli Immobili
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8
e A/9; F
è
considerata abitazione principale anche quella dei separati e
divorziati, non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non
siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune dove è
situata la casa coniugale; F
la
soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici per
tutte le variazioni nel possesso registrate con atto del notaio, come le
compravendite di immobili e le variazioni della percentuale di possesso. In ambito comunale: F riduzione dell’aliquota per abitazione principale che passa dal 4,50‰ al 4,00‰.
Con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.03.2008 sono state
determinate le aliquote ICI e la detrazione per l'anno 2008:
NOTA: Per poter usufruire dell’aliquota ridotta o agevolata il contribuente deve presentare, entro il termine di scadenza della seconda rata (16 dicembre), ed a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’esistenza dei requisiti per usufruire dell’aliquota ridotta e/o agevolata. Tale
dichiarazione sostitutiva vale fino a quando sussiste la
condizione certificata, il cui venir meno dovrà essere comunicato
con le stesse modalità. I modelli di dichiarazione sostitutiva sono presenti nella sezione “Modulistica” del sito. Detrazione per abitazione
principale Il
Comune di Pietra Ligure ha fissato per l’anno 2008 una detrazione di euro 103,29 per le unità immobiliari destinate
ad abitazione principale e una pertinenza del soggetto d’imposta. I
requisiti per poter usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione
per abitazione principale sono fissati dall’art. 8, comma 2, D.Lgs.
504/1992. NOVITA’ 2008: Il Decreto Legge 28 Maggio 2008, n. 93, ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell’I.C.I. per l’abitazione principale abrogando contestualmente quanto era stato stabilito con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24.12.2007, n. 244). In
particolare, a decorrere dall’anno 2008, sono escluse dall’Imposta
Comunale sugli Immobili; F
l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed una
sola pertinenza (per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni); F
l’unità
immobiliare, ed una sola pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in
Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata; F
le
unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari; F
l’unità
immobiliare del coniuge separato o divorziato, non assegnatario dell'ex
casa coniugale attribuita all'altro coniuge, in proporzione alla quota
posseduta e a condizione che il coniuge non assegnatario non possieda
altro immobile ad uso abitativo nel medesimo comune in cui è ubicata
l'ex casa coniugale. Per maggiori chiarimenti è possibile consultare la Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 12/DF del 05.06.2008. Sono tenuti al pagamento dell’ICI: F
coloro
che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come
proprietari, oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi o superficie; F i locatari in caso di locazione finanziaria; F i concessionari in caso di concessione di aree demaniali. Il
versamento deve essere eseguito in due rate: F
la
prima rata entro il 16.06.2008,
pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno 2008, calcolata
applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno
2007 alla situazione imponibile relativa al primo semestre 2008; F la seconda rata dal 1° al 16.12.2008, a saldo di quanto dovuto per l'intero anno 2008, calcolata applicando le aliquote e detrazioni adottate dal Comune per l'anno di competenza 2008 alla situazione imponibile relativa all’intero anno 2008. E'
consentito il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno 2008,
dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle
aliquote e detrazioni adottate dal Comune per l'anno di competenza 2008. I
versamenti, pertanto, devono tenere conto delle eventuali variazioni
intervenute nel corso del 2008. Casi particolari Eredità Possessori
residenti all'estero I
contribuenti italiani residenti all'estero possono versare l'intera
imposta entro il 16 dicembre 2008. In questo caso, il totale da pagare
va aumentato di un interesse pari al 3%, calcolato solo sulla prima
rata. Può
essere considerata abitazione principale, con aliquota ridotta e
detrazione, una sola unità immobiliare posseduta purché non locata. Versamento con conto corrente
postale Per
gli immobili ubicati nel Comune di Pietra Ligure i versamenti devono
essere eseguiti utilizzando gli appositi moduli di c/c postale n.
12273165 intestato a “COMUNE DI PIETRA LIGURE – I.C.I.” presso qualsiasi ufficio postale. IMPORTANTE:
i modelli di c/c postale da utilizzare sono quelli approvati con Decreto
del 4 Aprile 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo
Fiscale. Versamento con Modello F24 In
alternativa al bollettino di conto corrente postale è possibile versare
gratuitamente con mod. F24, utilizzabile da tutti i soggetti. Il
versamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari o postali
o tramite Internet. Con
il modello F24 è possibile la compensazione del debito ICI con altri
crediti (irpef, iva, irap, inps, ecc.), oppure il versamento contestuale
dell’ICI e di altri tributi, oltre al pagamento della sola ICI. In
caso di maggiori versamenti, rispetto al dovuto, effettuati per annualità
precedenti non è consentito procedere autonomamente alla compensazione
con le somme da versare per l’anno 2008; l’ICI o la maggiore ICI
indebitamente versata potrà essere recuperata mediante apposita domanda
di rimborso. Il
modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono
disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali o
scaricabili direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ove è
possibile reperire anche le informazioni sul pagamento tramite F24. I
codici tributo da utilizzare sono: F 3901 Ici per abitazione principale; indicare l'importo al netto della detrazione (per la detrazione è previsto l'apposito campo "detrazione Ici abitazione principale") F 3902 Ici per terreni agricoli F 3903 Ici per aree edificabili F 3904 Ici per altri fabbricati F 3906 Ici per interessi (ad es. per ravvedimento operoso) F
3907
Ici per sanzioni Il Codice ente/codice Comune di Pietra Ligure è G605. Il
versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a detto importo (comma 166, art. 1,
Legge 296 del 27.12.2006). Non
si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva dovuta per l’anno
2008 é inferiore a 10,33 euro. Se l'importo da versare è uguale o
superiore a 10,33 euro il versamento deve essere fatto per l'intero
ammontare dovuto. Per
calcolare l'importo da pagare per il 2008 è necessario conoscere, oltre
all'aliquota, la detrazione per l'abitazione principale, eventuali
riduzioni, anche la base imponibile. Base imponibile - FABBRICATI Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto dei fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale. Il
valore dei fabbricati su cui applicare l'aliquota deliberata è
costituito dalla rendita catastale al 01.01.2008, definitiva o presunta,
aumentata del 5% moltiplicata: F per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse, posti auto, ecc.), con esclusione delle categorie A10 e C1; F per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A10 (uffici e studi privati); F per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C1 (negozi e botteghe); F
per
140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B
(immobili destinati a servizi di pubblico interesse, quali ad esempio:
collegi e convitti, case di cura ed ospedali, caserme, uffici pubblici,
scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, ecc.). Per
i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di
rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi
di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante
l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto
del Ministero delle Finanze. Base imponibile – TERRENI
AGRICOLI Per
terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle
attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione
del fondo, silvicoltura, funghicoltura, allevamento di animali ed
attività connesse). Il
valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale
risultante al catasto terreni al 01.01.2008 aumentato del 25% e
moltiplicato per 75. Base imponibile – AREE
FABBRICABILI Per
area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (Prg),
indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di
strumenti attuativi del medesimo. Il
valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune
commercio al 01.01.2008 determinato avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla
destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. Attualmente
non sono stati deliberati dal Comune i valori venali delle aree
fabbricabili secondo zone omogenee nell’ambito del territorio
comunale. La
comunicazione Ici è stata soppressa dal 1° gennaio 2007 e sostituita
dalla dichiarazione Ici. La
dichiarazione Ici è stata a sua volta soppressa per tutte quelle
variazioni nel possesso registrate con atto del notaio: si tratta quindi
delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o
di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali
per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici
registri immobiliari dal sistema notarile. In tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione Ici in quanto i dati sul possesso degli immobili ai fini dell'Ici sono reperibili dal Comune direttamente tramite la consultazione della banca dati catastale. Le
altre variazioni nel possesso, che non riguardano i notai, e che
generano una diversa base imponibile (es. valore area edificabile,
valore dei fabbricati desunto dalle scritture contabili) e/o
una diversa applicazione dell’aliquota (per la quale non è prevista
la “Dichiarazione sostitutiva”) devono essere dichiarate utilizzando
il modello ministeriale di dichiarazione Ici presente nella sezione “Modulistica”. Le dichiarazioni, che dovranno essere prodotte dai contribuenti per le variazioni intervenute nell’anno 2007 negli immobili posseduti, devono essere presentate entro il termine previsto per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi "Unico 2008" (30 settembre 2008). IMPORTANTE:
In considerazione del fatto che la “Dichiarazione sostitutiva” è
stata introdotta con l’ultima modifica al Regolamento ICI, in vigore
dal 01.01.2008, eventuali variazioni intervenute nel corso del 2007 per
le quali viene generata una diversa base imponibile e/o aliquota, anche
se oggetto di “Dichiarazione sostitutiva”, devono essere comunicate
mediante presentazione del modello ministeriale di Dichiarazione ICI
entro il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei
redditi "Unico 2008". Si
riportano, a titolo esemplificativo, le principali casistiche per le
quali si rende necessario presentare la Dichiarazione ICI, per le
variazioni 2007, e la “Dichiarazione sostitutiva” per le variazioni
2008 e successive: F
Aliquota
ridotta per l’abitazione principale e una sola pertinenza del soggetto
d’imposta; F
Aliquota
ridotta per l'abitazione e una sola pertinenza possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la
residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; F
Aliquota
agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato ai
parenti e affini entro il primo grado che vi stabiliscano la propria
residenza e vi dimorino con il proprio nucleo familiare; F
Aliquota
agevolata per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione
principale, a condizione che il locatario vi stabilisca la propria
residenza e vi dimori abitualmente con il proprio nucleo familiare; F Aliquota agevolata per gli immobili classificati in C01 (negozi), D02 (alberghi) D08 (commercio) e D10 (residence) dove vengono svolte attività produttive; F Imposta ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Il
contribuente che per errore ha versato maggiore ICI rispetto a quanto
dovuto, può richiedere il rimborso entro 5 anni dalla data del
pagamento effettuato ovvero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione (Art. 20 Regolamento comunale per la
disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili). Per
ottenere il rimborso il contribuente può presentare domanda redatta in
carta libera all’ufficio Tributi del comune (nella sezione
“Modulistica” è disponibile un fac-simile di
istanza di
rimborso). L’ufficio
Tributi provvederà, entro 180 dalla data di presentazione
dell’istanza, al rimborso di quanto dovuto (Art. 1, comma 164, Legge
296/2006) o, in caso contrario, alla comunicazione di diniego al
rimborso. Sulle
somme dovute a titolo di rimborso di imposta vengono calcolati gli
interessi a partire dalla data del versamento (art. 1, comma 165,
Legge 296/2006) al tasso di interesse legale vigente con maturazione
giorno per giorno.
Si
ricorda, inoltre, che: F
non
è previsto l’istituto della “compensazione” tra debiti e crediti
di tributi locali; F
non
si può dar luogo a rimborso
se la somma richiesta, computando gli interessi, non
è superiore a € 15,50 per ogni singola annualità
d’imposta (Art. 20, comma 2, Regolamento comunale per la disciplina
dell’Imposta Comunale sugli Immobili). Si
pubblica l’elenco degli immobili posti nel territorio del Comune di
Pietra Ligure ed iscritti al Catasto Terreni, con i relativi
identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio, Particella
ed eventuale Denominatore e Subalterno), per i quali sono venuti meno i
requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, con
l'eventuale data cui riferire la mancata presentazione. Tali
immobili devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei
soggetti obbligati, entro 7 mesi dal 28 dicembre 2007. Qualora
gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale
termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono,
in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico
dello stesso, all'iscrizione in catasto, attraverso la predisposizione
delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei
relativi esiti. Per
maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Agenzia
del Territorio E’
possibile scaricarla nella sezione "Modulistica" del sito. Regolamento
comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.)
(in
vigore dal 01.01.2008) Decreto
Legislativo 30.12.1992, n. 504 – TITOLO I – Capo I – Imposta
comunale sugli immobili
(aggiornato con il
D.L. 28 Maggio 2008, n. 93) Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 32 del 26.03.2008 – ALIQUOTE 2008 Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 17 del 09.03.2007 – ALIQUOTE 2007 Istituto per la Finanza e l’Economia
Locale |
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